I lineamenti della disciplina delle locazioni, originariamente disegnati dal Codice Civile, sono in costante evoluzione tanto da poter essere ormai considerati un vero e proprio “sistema” connotato da un corpus di regole sostanziale proprie, tanto da far apparire evidente l’elaborazione di autonomi tipi contrattuali a scapito della regolamentazione dettata dal Codice, che in tal modo ha visto scemare grandemente il proprio ruolo di centralità nel sistema delle fonti di disciplina dei rapporti locativi.
Allo spostamento della disciplina sostanziale delle locazioni al di fuori del Codice Civile è peraltro seguita, di pari passo, la formazione progressiva di apposite regole processuali, generandosi in tal modo un assetto senz’altro peculiare, spesso intricato, talvolta “scivoloso” e intricato e contraddistinto, nella sua evoluzione, anche da una marcata relazione con la realtà socio – economica.
Se infatti alla disciplina sostanziale del rapporto di locazione corrispondeva, già nella sua conformazione codicistica originaria, un istituto di diritto processuale peculiare come il procedimento di convalida di licenza e sfratto, la normativa “speciale” in materia di locazione di immobili urbani ha favorito il nascere di appositi procedimenti locatizi, molte volte frammentati in molteplici figure di difficile coordinamento e percezione che solo in tempi recenti sono confluiti nel rito locatizio “ordinario” disciplinato dall’art. 447 bis del Codice di procedura civile.