Alla luce delle modifiche apportate in materia dal Dl n. 104/2013, così come convertito dalla legge n. 128/2013 (c.d. legge di stabilità), a decorrere dal 1 gennaio 2014 le “agevolazioni prima casa” sono disciplinate come segue:
PER I TRASFERIMENTI NON SOGGETTI AD IVA (ad esempio gli acquisti da un privato)
- L’aliquota ridotta dell’imposta di registro è pari al 2% (invece di quella ordinaria che è pari al 9%), da calcolarsi sul valore catastale dell’abitazione (con un minimo di 1000 euro)
- Le imposte ipotecaria e catastale sono, invece, applicabili nella misura fissa di 50 euro ciascuna.
PER I TRASFERIMENTI SOGGETTI AD IVA (ad esempio gli acquisti da un costruttore entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori)
- L’aliquota ridotta dell’iva è pari al 4%, da calcolarsi sul prezzo dell’ abitazione (invece di quella ordinaria che è pari al 10% o di quella da applicarsi sulle abitazioni di categoria A/1, A/8, A/9 che è pari al 22%);
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono, invece, applicabili nella misura fissa di 200 euro ciascuna.
I REQUISITI SOGGETTI ED OGGETTIVI per godere delle agevolazioni prima casa sono:
- L’immobile acquistato non deve appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);
- L’abitazione acquistata deve essere situata nel Comune di residenza dell’acquirente, o in quello in cui svolge la propria attività (di lavoro o studio), oppure nel Comune in cui l’acquirente si impegna a trasferire la propria residenza entro diciotto mesi dall’acquisto;
- L’acquirente non deve essere titolare (esclusivo o in comunione con il coniuge) dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si intende acquistare;
- L’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le agevolazioni per la prima casa.
LE DICHIARAZIONI CHE DEVE RENDERE L’ACQUIRENTE nell’atto di compravendita ai fini delle agevolazioni sono:
- Di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione di un’altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove sorge l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- Di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà o nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni fiscali prima casa;
- Di impegnarsi a stabilire la residenza, entro diciotto mesi dall’acquisto, nel territorio del Comune dove è situato l’immobile da acquistare, qualora già non vi risieda.
L’ACQUIRENTE DECADE DALLE AGEVOLAZIONI quando:
- Le dichiarazioni rese nell’atto di acquisto ai sensi di legge per godere delle agevolazioni fiscali sono false;
- La residenza non è stata trasferita nel Comune in cui è situato l’immobile oggetto dell’acquisto nei diciotto mesi dalla stipula dell’atto;
- L’immobile oggetto dell’acquisto viene venduto o donato prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data dello stesso, a meno che entro un anno non provveda all’acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.
LE CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA PERDITA DELLE AGEVOLAZIONI sono:
- Il recupero delle imposte nella misura ordinaria (al netto di quanto già corrisposto);
- L’applicazione di una sanzione pari al 30% delle maggiori imposte dovute oltre agli interessi di mora.
IL RIACQUISTO DELLA PRIMA CASA E IL CREDITO D’IMPOSTA
Chi ha ceduto l’abitazione acquistata come prima casa e ne riacquista un’altra entro un anno, qualora sussistano tutti i requisiti per avvalersi delle agevolazioni prima casa, ha diritto ad un credito di imposta in misura pari al minor importo tra l’imposta di registro (o iva) pagata in relazione al precedente acquisto, e l’imposta di registro (o iva) dovuta per l’acquisto della nuova abitazione.