A partire dal luglio 2013, il Governo italiano non ha più emanato un nuovo piano di incentivi sull’energia, ciò nondimeno nel tempo ha continuato a contemplare una serie di detrazioni fiscali, non ultime quelle previste nell’ambito della Legge di Stabilità 2014 che, con riguardo alle spese di riqualificazione energetica, conferma la detrazione con aliquota al 65% nel 2014 e al 50% nel 2015, precisando che solo nel 2016 si tornerà al 36%.
Le detrazioni dall’IRPEF sono riconosciute come segue:
- 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
- 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 per interventi sulle singole unità immobiliari dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015, se l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
- 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per interventi sulle singole unità immobiliari dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.
Dal 1° gennaio 2016 – e con espresso riferimento ai condomini, a partire dal 1° luglio 2016 – l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.
In merito alla possibilità di usufruire di tali detrazioni, l’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.. 22/E del 2 aprile 2013 ha chiarito come “l’installazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame – volta a favorire il recupero del patrimonio edilizio abitativo in 6 relazione a unità immobiliari residenziali – deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici ecc.) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente.
La possibilità di fruire della detrazione in esame è comunque esclusa quando la cessione dell’energia prodotta in eccesso configuri esercizio di attività commerciale, come nel caso, ad esempio, in cui l’impianto abbia potenza superiore a 20 kw ovvero, pur avendo potenza non superiore a 20 kw, non sia posto a servizio dell’abitazione” (consultabile tramite questo link)
Per l’applicazione della corretta aliquota, ciò che rileva per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali è la data dell’effettivo pagamento, prescindendo dunque dalla data in cui siano in concreto iniziati gli interventi cui le spese afferiscono.
Per godere di tali detrazioni, le unità immobiliari e gli edifici interessati non dovranno essere di nuova costruzione, bensì già esistenti e non in corso di costruzione.
Possono fruire di tali agevolazioni:
- le persone fisiche (i titolari di un diritto reale sull’immobile; condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali; gli inquilini; coloro che hanno l’immobile in comodato), compresi gli esercenti arti e professioni
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.
Si segnalano inoltre due casi particolari di soggetti comunque ammessi a godere di tali benefici fiscali, vale a dire :
- i familiari conviventi con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) qualora sostengano personalmente personalmente le spese per la realizzazione dei lavori;
- il contribuente che finanzia la realizzazione dell’intervento di riqualificazione energetica mediante un contratto di leasing
Per gli interventi di installazione di pannelli solari il valore massimo della detrazione fiscale è di € 60.000,00: ricordiamo che con espresso riferimento alle spese effettuate a partire dal 1° gennaio 2008 non occorre più presentare l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica.
Per ottenere le detrazioni fiscali per gli impianti fotovoltaici, i pagamenti delle spese sostenute dovranno essere effettuati mediante bonifico bancario o postale (i contribuenti titolari di reddito di impresa possono invece fornire prova della sostenuta con altra idonea documentazione) nel quale dovranno necessariamente essere inseriti:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale viene effettuato il bonifico.
Si ricorda infine come stante il divieto di cumulabilità della detrazione d’imposta (del 55, 65 o 50%) con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali, colui che intende fruirne potrà godere alternativamente solo dell’uno o dell’altro beneficio fiscale, fermo restando il rispetto degli adempimenti previsti per l’agevolazione prescelta.