Per modificare le tabelle millesimali è necessaria l’unanimità?
Si sono espresse negativamente sul punto le sezioni unite della Corte di Cassazione con sentenza n.18477 del 9 agosto 2010 in cui si affermava il concetto secondo il quale, essendo le tabelle millesimali sprovviste di contenuto negoziale ed avendo invece natura meramente ricognitiva di una situazione esistente, per la modifica delle stesse è necessaria la maggioranza di cui all’art. 1136 c.c., ovvero la maggioranza dei presenti in assemblea ed una maggioranza di 501 millesimi. Il dettato delle sezioni unite è stato poi ripreso dalla legge di riforma della materia condominiale n. 220/2012 entrata in vigore il 18 giugno 2013 nella parte in cui è intervenuta a modificare l’art. 69 disp. att. c.c.
Cass. SU 09/08/2010 n. 18477
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