La revoca dell’amministratore di un supercondominio deve essere deliberata dai rappresentanti dei singoli condominii o dai condòmini?

Sul punto ha preso posizione il Tribunale di Milano con la sentenza n. 9844/16, chiamato a decidere sull’impugnazione proposta da due condòmine di uno stabile facente parte di un supercondominio, le quali assumevano la nullità del deliberato assembleare con riferimento alla revoca dell’amministratore del supercondominio stesso in quanto tali delibere non venivano votate dai condòmini dei singoli stabili bensì dai rappresentanti degli stabili stessi, con il conseguente difetto di composizione dell’organo deliberante.

Assumevano le attrici che, poiché la delibere impugnata aveva ad oggetto una fattispecie diversa da quelle contemplate dall’art. 67 disp. att. c.c., sulla stessa non dovessero essere chiamati a deliberare i rappresentanti dei singoli stabili, bensì i condòmini degli stabili stessi, dal momento che l’art. 67 disp. att. c.c., così come riformato dalla legge di riforma n. 220/2012, statuisce che, qualora vi sia un supercondominio, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare il proprio rappresentante all’assemblea ordinaria per la gestione delle parti comuni del supercondominio e per la nomina dell’amministratore.

La tesi delle due condòmine veniva accolta dal Tribunale, ritenendo la necessità della composizione dell’assemblea chiamata a decidere sulla richiesta di revoca dell’amministratore del supercondominio nelle persone di tutti i condòmini e questo per i seguenti motivi:

  1. L’art. 67 disp. att. c.c. costituisce norma di carattere eccezionale ed applicabile solamente agli specifici casi ivi enumerati posto che costituisce una lesione al principio di democrazia partecipata nel condominio. I rappresentanti dei singoli stabili deliberano esclusivamente sulla gestione ordinaria delle cose comuni e sulla nomina dell’amministratore, non essendo per contro ipotizzabile alcuna estensione analogica a deliberati diversi, non essendovi alcuna lacuna legislativa sul punto, ma essendovi stata una precisa scelta del legislatore.
  2. Il legislatore ha inteso rendere più snella la procedura per deliberare la nomina dell’amministratore viste le comprensibili problematiche che potrebbero scaturire dalla vacanza di tale carica, mentre tali problematiche non sarebbero ravvisabili con riferimento alla revoca dell’amministratore stesso poiché , ovviamente, la mancata revoca non originerebbe alcuna vacanza. Peraltro la revoca dell’amministratore costituisce atto di amministrazione straordinaria su cui i singoli condòmini dovrebbero essere chiamati a votare, essendo normalmente determinata da “…momenti di fibrillazione della vita assembleare e del rapporto negoziale intercorrente tra amministratore e condomini la cui definizione deve essere demandata unicamente a questi ultimi”.
  3. L’identità dei quorum deliberativi richiesti per nomina e revoca dell’amministratore indicati nell’art. 1136 comma 4 c.p.c. non rileva, valendo detta regola anche in ambito di supercondominio ed a prescindere dalla composizione dell’organo assembleare;
  4. Non rileva il dettato dell’art. 1129 comma 10 c.c. che prevede che l’assemblea nominata per la revoca o le dimissioni dell’amministratore debba deliberare anche per la nomina di uno nuovo in quanto la ratio di tale norma risiede nella necessità di evitare possibili vacanze in caso di programmate interruzioni dei rapporti tra amministratore e condominio;
  5. Non rileva che la nomina di un nuovo amministratore non richieda la previa, formale revoca di quello in carica in quanto la norma dell’art. 67 disp. att. c.c. è chiara nella determinazione dei compiti del rappresentante dello stabile e tra quelle indicate non vi è la revoca dell’amministratore in carica.

Con tali premesse, la revoca dell’amministratore in carica è, secondo il Tribunale, da annoverarsi tra gli atti di straordinaria amministrazione e, non rientrante nel novero dei compiti assegnati ai rappresentanti dall’art. 67 disp. att. c.c., con la conseguente, radicale nullità di una delibera sul punto votata dai rappresentanti dei singoli palazzi costituenti il supercondominio.

 

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