Pubblicazione di testamento con legato immobiliare: quali obblighi per il Notaio?
Il notaio che pubblica un testamento con legato immobiliare ha il duplice obbligo, civile e deontologico, di provvedere alla trascrizione, in quanto il legato si acquista senza necessità di accettazione, mentre tale obbligo non sussiste per il testamento con istituzione di erede “ex re certa”, in quanto l’acquisto dell’immobile che il testatore ha incluso nella quota ereditaria richiede l’accettazione dell’istituto
(Cassazione Civile, Sezione II, 25.2.2014 n. 4485)
Forma del testamento: dichiarazione del testatore di non poter firmare.
Ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 3 febbraio 1975, n. 18, i non vedenti hanno, in linea di principio, la capacità di sottoscrivere gli atti che li riguardano, sicché, ai fini della validità del testamento pubblico, la dichiarazione del testatore di non poter firmare perché cieco, seppur trasfusa nell’atto dal notaio rogante, è insufficiente, occorrendo anche che essa sia veridica, in quanto, altrimenti, il testamento è nullo per difetto di sottoscrizione.
(Cassazione Civile, Sezione I, 9.4.2014 n. 8346)
L’obbligo del notaio di menzionare, prima della lettura del testamento pubblico, ai sensi dell’art. 603, terzo comma, cod. civ. e delle connesse disposizioni della legge 16 febbraio 1913, n. 89, la dichiarazione del testatore che si trovi in grave difficoltà di firmare l’atto, sussiste solamente nell’ipotesi che il testatore non sottoscriva il documento e non già anche nel caso in cui, sia pure con grave difficoltà, egli apponga effettivamente la sua firma. Infatti, la formalità della dichiarazione e della menzione costituisce un equipollente della sottoscrizione mancante, mirante ad attestare che l’impedimento dichiarato, e realmente esistente, è l’unica causa per cui non si sottoscrive e ad evitare che la mancanza di firma possa essere intesa come rifiuto di assumere la paternità del contenuto dell’atto.
(Cassazione Civile, Sezione II, 23.2.2012, n. 2743)
Un testamento pubblico non sottoscritto dal non vedente non può essere dichiarato valido sull’erroneo presupposto dell’idoneità a costituire elemento equipollente alla sottoscrizione la mera dichiarazione, resa dal testatore al notaio rogante (e da questi trasfusa nell’atto), di essere impossibilitato a sottoscrivere perché cieco poiché detta incapacità a sottoscrivere deve essere in concreto riscontrata ed accertata.
(Cassazione Civile, Sezione II, 9.4.2014 n. 8346)
E’ annullabile il testamento pubblico privo dell’indicazione dell’ora della sua sottoscrizione?
Il testamento pubblico privo del requisito formale dell’ora della sottoscrizione, espressamente previsto dall’art. 603, terzo comma, cod. civ, è annullabile su istanza di chiunque vi abbia interesse, ai sensi dell’art. 606, secondo comma, cod. civ., non potendosi valutare come irrilevante, ai fini della validità dell’atto, che l’ordinamento configura come negozio solenne, la mancanza di uno o più degli elementi costitutivi prescritti dalla legge, ancorché ritenuta non incidente sull’effettiva volontà del testatore e non idonea ad ingenerare dubbio circa la volontà di disposizione patrimoniale dal medesimo espressa.
(Cassazione Civile, Sezione II, 25.5.2012 n. 8366)
E’ invalido il testamento pubblico se il Notaio predispone la scheda testamentaria contenente già in parte le ultime volontà del testatore?
E’ riconosciuta la possibilità che il notaio predisponga la scheda testamentaria da sottoporre, poi, in presenza di testimoni, ad una nuova approvazione da parte del testatore, poiché nel testamento pubblico la predisposizione della scheda testamentaria e le operazioni inerenti il ricevimento delle disposizioni di ultima volontà sono idealmente distinte, potendo esse svolgersi anche in momenti separati purché il Notaio che abbia predisposto la scheda, prima di darne lettura, faccia manifestare al testatore la sua volontà in presenza dei testimoni.
(Tribunale di Monza Sezione I, 12.4.2011)
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